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RINNOVO CCNL ENERGIA E PETROLIO 2016-2018

26-01-2017 14:37 - News brevi
In data 25 gennaio 2017 si è raggiunta l´intesa sul rinnovo del Ccnl Energia e Petrolio 2016-2018.
Il nuovo contratto decorre dal 1/1/2016 e avrà vigore fino al 31/12/2018.
Viene confermata la durata e decorrenza triennale del contratto e il conseguente allineamento con
altri importanti contratti di settore.
Valutazione
Il Ccnl si è rinnovato in uno scenario di mercato particolarmente difficile, caratterizzato in questi
mesi da una significativa flessione del prezzo del barile, da un calo di redditività nel settore
upstream, da forte difficoltà nel settore dell´Ingegneria condizionata dalle decisioni di tutte le
compagnie oil di tagliare i piani di investimento (vedi Saipem) in contesto economico generale
caratterizzato dal perdurare degli effetti della crisi e da una condizione di deflazione in atto nel
Paese nel 2015-2016.
Questo contesto ha determinato un posizionamento delle aziende del settore per tutto il 2016 teso a
richiedere soluzioni economiche che tengono conto di quanto erogato nel triennio precedente (tema
della restituzione) ed esercitare una pressione sulle parti normative tese a recuperare flessibilità sulla
base dell´aggiornamento delle novità legislative sul lavoro e determinare una riduzione di costi
attraverso la richiesta di superamento dell´attuale sistema di classificazione e del CREA e
l´intervento sui numerosi istituti contrattuali (conto ore- uscita turni – differenza salariale del settore
gas, intervento sulle semifestività dei turnisti, rendere strutturale le 244 giornate per il lavoro a
turno, etc.).
Il rinnovo del Contratto Energia coglie l´importante obiettivo di tenuta e qualificazione sulla parte
normativa:
Il sistema di relazioni contrattuali è definito in riferimento ai contenuti dell´Accordo
Interconfederale del 28 giugno–21 settembre 2011 e del Testo Unico sulla Rappresentanza
Confindustria / Cgil-Cisl-Uil del 10/1/2014, parte integrante del vigente Ccnl.
La struttura contrattuale valorizza la contrattazione decentrata ed introduce la possibilità a livello
aziendale, in particolari situazioni congiunturali, previo accordi tra le Parti, ad introdurre intese
temporanee modificative.
Il sistema di relazioni contrattuali:
 Conferma il valore dell´attuale sistema di inquadramento e demanda l´aggiornamento a
fronte della evoluzione tecnologica ad una Commissione Paritetica di costruire una proposta
da sottoporre alle Parti entro dicembre 2017. Il lavoro di Commissione è istruttorio, ma
saranno le delegazioni a valutare le modifiche.
 Qualifica la parte normativa sul tema salute, sicurezza e ambiente costituendo l´Organismo
Paritetico Nazionale (OPN) quale strumento permanente di elaborazione e proposta ed
istituisce la RLSA di sito, quale figura di riferimento delle politiche di prevenzione e
sicurezza nei confronti delle aziende di appalto.
 L´aggiornamento sulle tematiche del mercato del lavoro conferma la percentuale del 25%
quale tetto massimo dei contratti a tempo determinato e contratti a lavoro somministrato,
conferma lo strumento dell´apprendistato professionalizzante (tipologia di lavoro che è
ridiventata lo strumento prevalente di ingresso) nella definizione del percorso professionale,
del trattamento economico e nella conferma dell´utilizzo dello strumento in presenza
dell´85% di stabilizzazione dei contratti precedenti.
 Introduce nella normativa il lavoro agile / smart working, previa definizione di confronti
aziendali.
 Respinge una idea di penalizzazione del lavoro gravoso nelle raffinerie, e conferma la
normativa di sperimentazione (non la rende quindi strutturale) sulle 244 giornate per il
lavoro in turno, le norme sulla uscita turni, trattamento economico dei turnisti il 24 e 31
dicembre.
 Non si modificano le norme sul conto ore individuale.
 Qualifica la normativa sul tema pari opportunità e tutela della dignità di donne e uomini,
recuperando l´Accordo Interconfederale del 25/1/2016. Amplia la concessione del congedo
matrimoniale alle unioni civili.
 Definisce il codice disciplinare (art. 51) confermando il principio di proporzionalità della
sanzione alla gravità dell´evento (principio contenuto nel Codice Civile) contrastando gli
effetti delle norme sul jobs-act.
Lavori festivi (art. 30)
Qualora le festività previste coincidono nell´anno con la domenica, ai lavoratori giornalieri e ai
turnisti di tipo B, non verranno retribuite ma saranno riconosciute altrettante giornate di recupero
con fruizione a livello individuale (la media all´anno di festività coinvolte sono 1,5 – nel 2017 ad es.
coinvolge una festività).
Ferie (art. 31)
Il piano di confronto sindacale per la fruizione collettiva delle ferie dovrà prevedere tempi certi
(entro 25 gg. dalla prima data condivisa di concerto). Decorso tale termine le Parti sono libere di
assumere le iniziative più opportune.
Permessi ed aspettative (art. 51)
Confermando il diritto ai permessi della Legge 104/1992 si definisce una programmazione mensile
con un preavviso di 3 gg. Le variazioni della programmazione per sopravvenute esigenze devono
essere comunicate 24 ore prima.
Tutela maternità e paternità (art. 62)
Il congedo parentale ai sensi della DI LGS 151/2001 (recepimento della 53/2000) potrà essere fruito
ad ore. La somma mensile deve corrispondere a giornate intere.
Aumenti salariali
Aumento sui minimi contrattuali:
decorrenza 1/2/2017 euro 35
decorrenza 1/5/2018 euro 35
Gli aumenti sono da riferirsi al parametro medio livello 4, crea 3 e sono riparametrati.
L´aumento definito conferma il valore punto di riferimento proprio del settore e produce un risultato
economico superiore al tasso di inflazione preso a riferimento, salvaguardando il potere di acquisto
dei lavoratori.
Le modalità di calcolo sono in riferimento al salario di riferimento in atto nel
settore. Il montante salariale complessivo è di euro 1.715 sul livello 4, categoria 3.
Aumenti sulla produttività
Ai premi di produttività/premio di partecipazione livello decentrato è definito un importo
aggiuntivo:
- anno di competenza 2017 euro 140 annue riparametrate sull´attuale scala
- anno di competenza 2018 euro 280 annue riparametrate sull´attuale scala
Gli aumenti sono omogenei in tutti i settori
Consolidamento
A giugno 2019 si procederà ad una verifica sullo scostamento del tasso di inflazione: se il dato è
eguale o superiore a quanto posto alla firma del rinnovo (2,7%) si procede al consolidamento sui
minimi dei 20 euro.
Se il dato è inferiore si procederà all´adeguamento sui minimi di una percentuale del valore dei 20
euro mentre la quota restante sarà stabilizzata sul premio di produttività.
La decorrenza del consolidamento è 1° gennaio 2019.
Welfare
Assistenza Sanitaria Integrativa
Decorrenza 1/1/2017 aumento di euro 4 su Fasie.
Previdenza complementare
Decorrenza 1/1/2018 aumento 0,10% a carico azienda portando la percentuale di riferimento a
2,65%.
Laddove la quota a carico azienda sia superiore a 2,65% si applicherà un incremento dello 0,10%
sulla quota contributiva aziendale già applicata.
L´aumento salariale complessivo quindi è di 97 euro, suddiviso in:
- 70 minimi
- 20 produttività
- 7 welfare
Il rinnovo economico nella sua definizione è coerente con il modello contrattuale del settore ed è
corrisposto a tutti i lavoratori (minimi e produttività) e migliora i trattamenti di welfare del
comparto.
24 /24 (ex art. 36 del Ccnl 2013)
Ai lavoratori in forza alla data del 31/12/2015 che avevano in corso di maturazione i 24^ pro quota,
viene definito:
dal 1/1/2018 un importo complessivo erogato sotto forma di E.d.r. (utile solo ai fini del TFR)
di euro 5 x 12 mensilità = 60 euro annue totali non assorbibili.
Valutazioni
Sulla base di queste considerazioni e nella consapevolezza che questi risultati sono frutto del grande
impegno espresso dai lavoratori sui temi di proposta e di mobilitazione, la Segreteria Nazionale
Filctem esprime una valutazione positiva ai contesti dell´Intesa.
Nei prossimi giorni l´ipotesi di accordo sarà sottoposta alle assemblee unitarie dei lavoratori e si
procederà alla consultazione certificata, così come previsto della T.U. sulla Rappresentanza.

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