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ACCORDO STORICO RAPPRESENTANZA SINDACALE

10-06-2013 10:36 - News Generiche
Le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e la Confidustria hanno siglato, lo scorso 31 maggio, un protocollo d'intesa sulla rappresentanza sindacale "Un accordo storico, che mette fine ad una lunga stagione di divisioni". "La scelta di fare un accordo tra di noi sulle regole condivise, da sottoporre poi alla controparte, riguarda non solo la nostra democrazia, ma la democrazia del paese" così la leader della CGIL, Susanna Camusso, definisce l'intesa raggiunta su rappresentanza e democrazia. Il protocollo stabilisce non solo i principi a cui ispirarsi per la rappresentanza delle organizzazioni sindacali, ma detta anche le regole sulla rappresentatività per la stipula dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro completando così il quadro di regole previsto dall'accordo del 28 giugno 2011. Misurazione della rappresentanza 1.- Ai fini della determinazione del peso di ogni organizzazione sindacale, che determina la possibilità di sedere ai tavoli dei rinnovi contrattuali, valgono: • le deleghe sindacali (trattenuta operata dal datore di lavoro su esplicito mandato del lavoratore) comunicate dal datore di lavoro all'INPS e certificate dall'Istituto medesimo • i voti raccolti da ogni singola organizzazione sindacale nell'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) in carica (validità 36 mesi) 2.- Il numero degli iscritti e il voto per le RSU peseranno ognuna per il 50% (così come anche previsto nel decreto legislativo 165/01 per il pubblico impiego) 3.- Questi due dati, iscritti e voto, verranno comunicati ad un ente esterno certificatore (es: CNEL) che procederà, per ogni CCNL, a determinare il calcolo della rappresentanza di ogni organizzazione sindacale. 4.- Le RSU saranno elette con voto proporzionale ai voti ottenuti, superando così l'1/3 destinato alle Organizzazioni Sindacali firmatarie di CCNL, e vi è l'impegno a rinnovare quelle scadute nei successivi sei mesi. Validità ed esigibilità dei CCNL Con l'accordo si stabiliscono regole che determinano le modalità con cui rendere esigibili, per entrambe le parti contraenti, il CCNL. Trattasi, per la prima volta nella storia delle relazioni sindacali nel nostro Paese, di una procedura formalizzata e condivisa da entrambe le parti. 1.- Saranno ammesse al tavolo della trattativa le Organizzazioni Sindacali "pesate" con le regole sopra descritte, che superino la soglia del 5%. 2.- Le modalità di presentazione delle piattaforme contrattuali è lasciata alla determinazione delle singole categorie, con l'auspicio di entrambe le parti affinché si determinino richieste unitarie. 3.- Un CCNL è esigibile ed efficace qualora si verifichino entrambi le seguenti due condizioni: • sia sottoscritto da almeno il 50%+1 delle organizzazioni sindacali deputate a trattare • sia validato, tramite consultazione certificata, dalla maggioranza semplice dei lavoratori e delle lavoratrici, con modalità operative definite dalle categorie La sottoscrizione formale del CCNL che abbia seguito tale procedura diviene atto vincolante per entrambe le parti. 4.- I CCNL definiranno clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantirne l'esigibilità e le relative inadempienze.
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